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Volume: 2025 - Fascicolo: 1
No Código atual, para a definição de paróquia, o legislador adota a doutrina do Concílio Vaticano II que apresenta a paróquia como um coetus fidelium (cf. SC 42) ou communitas (cf. AG 30; CD 30). Os trabalhos efetuados para elaboração do can. 515, desde os primeiros esboços até a sua finalização, apontam as variações terminológicas e estruturais ocorridas ao longo dos diversos esquemas que definitivamente resultaram na definição de paróquia e seus elementos constitutivos.
Palavras-chaves: paróquia; can. 515; iter de codificação; pároco.
Alla luce del magistero conciliare e del Codice di diritto canonico, l’articolo cerca di rispondere alla domanda perché a una parrocchia spetta il diritto di avere il parroco come suo proprio pastore, prendendo in considerazione il significato giuridico della parrocchia e del parroco, come pure la mutua relazione del loro valore ecclesiologico. Si sottolinea la salvezza (salus animarum) o il bene delle anime come fondamento essenziale del diritto della parrocchia di avere parroco come proprio pastore.
Parole-chiave: diritti dei fedeli; comunità parrocchiale; parroco; pastore proprio; salus animarum.
Partendo dal fondamento ecclesiologico della parrocchia come Chiesa locale, l’autore intende a mostrare come il laico può partecipare alla cura pastorale di una determinata comunità dei fedeli. Analizzando il diritto vigente, l’articolo distingue una partecipazione a livello comunitario in associazioni o organi e una partecipazione del singolo fedele. Le riflessioni conclusive toccano l’argomento della formazione dei laici e si soffermano sulla questione di un ulteriore sviluppo
normativo alla luce del recente Sinodo dei Vescovi circa la sinodalità nella Chiesa.
Parole chiave: laico; battesimo; cura pastorale; parroco; consiglio pastorale; consiglio per gli affari economici; sinodalità.
Le diocesi e le parrocchie sono presentate dal Codice come persone giuridiche (cf. cann. 373 e 515 §3), evidentemente del tipo universitates personarum (cf. can 115 §1). Per tale motivo le diocesi e le parrocchie sono da considerarsi come una unità al contempo composta da una pluralità di persone. Possiamo di conseguenza usare la denominazione di “soggetto comunionale”. Tale soggetto agisce compiendo atti di volontà nell’ambito di apposite votazioni. Possiamo pertanto completare la precedente denominazione e usare quello di “soggetto comunionale delibarante”. Così come il soggetto comunionale è una unità però composta da più persone, allo stesso modo l’atto compiuto dal soggetto comunionale deliberante è un unico atto però composto dai più atti di volontà compiuti dalle persone componenti il soggetto stesso. Quindi i componenti del soggetto compiono, e devono compiere, ciascuno un atto di volontà. Da qui l’evidenza del voto
deliberativo. Le strutture di sinodalità ecclesiale a livello di diocesi e di parrocchia nulla altro sono, per quanto in formato ridotto, se non le diocesi e le parrocchie. E, pertanto, quanto detto di queste ultime, vale anche per le relative strutture di sinodalità ecclesiale: soggetto comunionale deliberante avente voto deliberativo.
Parole chiave: diocesi; parrocchie; persone giuridiche; universitas personarum; soggetto comunionale deliberante; strutture di sinodalità ecclesiale.
Per “falso misticismo” si intende la legittimazione morale di un atto immorale con motivazioni teologico-spirituali, mediante l’invocazione strumentale del nome di Dio sostenuta da una errata lettura della rivelazione cristiana, una fuorviante esegesi biblica, una infondata etica. Si tratta di un atto con rilievi antigiuridici, di fronte al quale tuttavia il diritto penale canonico non sembra offrire oggi proposte adeguate per un ristabilimento della giustizia e un emendamento del fedele responsabile. L’articolo analizza il fenomeno, la sua gravità morale, e le attuali possibilità di azione penale, individuando una possibile soluzione canonica mediante tipizzazione di una apposita norma.
Parole chiave: falso misticismo; diritto penale; delitti; can. 1399; secondo comandamento.
Éste estudio tiene como propósito analizar de modo conciso uno de los institutos canónicos presentados en la normativa vigente como medio concreto y eficaz en el empeño por evitar los conflictos o de solucionarlos equitativamente cuando ya han sido entablados: la remonstratio. A la base de dicho instituto se encuentran elementos como la legítima defensa de los derechos de los fieles, la cual ejercida rectamente no puede ser considerada un atentado contra la comunión eclesial, y el llamado evangélico a evitar las contiendas y a buscar soluciones que reflejen un adecuado ejercicio de la justicia. Junto con el diálogo, la remonstratio constituye un primer paso en la búsqueda de dichas soluciones.
Palabras clave: remonstratio; solución de conflictos; legítima defensa; derechos de los fieles; justicia administrativa; can. 1734.