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Volume: 2026 - Fascicolo: 1
L’articolo è un complemento dell’articolo dello stesso autore «Funzionamento degli organi di governo in una Chiesa sinodale missionaria», Periodica 114 (2025) 227-258, in quanto è una presentazione dello stesso Documento finale della XVI Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, letto in una prospettiva ecumenica, particolarmente in relazione alle Chiese ortodosse. Prende in considerazione il can. 34 dei Canoni degli Apostoli e vari concili dei primi secoli relativi al rapporto tra colui che era considerato il "πρῶτος" e gli altri vescovi, a livello di metropolia, e la posizione del Vescovo di Roma all’interno della pentarchia, come fondamento di una organizzazione della Chiesa nell’eventuale ristabilimento della piena comunione, conservando ciò che è richiesto dal diritto divino, ma rivedendone la concreta attuazione.
Parole chiave: sinodalità; primato; diritto divino; discernimento ecclesiale.
L’articolo si concentra particolarmente sugli strumenti a disposizione del vescovo diocesano per conoscere e intervenire nel proprio tribunale per esercitare il compito di vigilanza che gli compete, tanto sulla procedura quanto sulla giurisprudenza. Si specifica anche chi non goda della competenza di vigilanza, così da preservare integra la libertà e l’indipendenza del vescovo nell’esercizio del suo compito.
Parole chiave: Vescovo diocesano; tribunale; vigilanza; Segnatura Apostolica.
Il Sinodo dei Vescovi 2023 e 2024 si è concluso con un Documento finale, che rappresenta oggi l’insegnamento della Chiesa più autorevole sulla sinodalità ecclesiale, anche perché papa Francesco lo ha qualificato come suo magistero ordinario. L’autore si propone di ricavare dal Documento finale la identità della sinodalità ecclesiale. Tale realtà consiste specificamente in una attività compiuta da pastori e fedeli nelle strutture di sinodalità e consiste nel ritrovarsi, dialogare, discernere e decidere il bene della Chiesa. L’autore sottolinea, seguendo le indicazioni dell’autorevole testo, che nell’attività sinodale pastori e fedeli, a causa della capacità ricevuta nel Battesimo hanno la possibilità di udire la voce dello Spirito Santo come avvenne nel concilio di Gerusalemme. L’attività della sinodalità ecclesiale è pertanto da ritenersi come un’azione sacra o liturgica. L’autore conclude proponendo una modifica del can. 212 §3.
Parole chiave: sinodalità ecclesiale; radunarsi; dialogare; discernere; decidere; udire la voce dello Spirito Santo; azione sacra o liturgica.