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Periodica de re canonica
Periodica de re canonica
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DOI10.32060/PERIODICA.3.2019.343-380
AutoreRoberto Interlandi
TitoloL'estensione dell'istituto della supplenza alle facoltà ministeriali (can. 144 §2)
RivistaPeriodica de re canonica
ISSNISSN print 2610-9212 — ISSN digital 2611-4054
Volume108
Anno2019
Pagine343-380
Sommario

L’istituto della supplenza, originato nel diritto pubblico romano, è stato poi introdotto nel diritto canonico antico e moderno, sviluppando proprie peculiarità in ordine alla natura, all’oggetto, al meccanismo operativo, ai presupposti e alla ratio propri, sulla base della distinzione tra la potestas iurisdictionis (possibile oggetto di supplenza) e la potestas ordinis sacerdotale (insuscettibile di essere supplita, in quanto originata per diritto divino dal sacramento dell’ordine sacro). Il can. 144 §2 costituisce la prima disposizione normativa esplicita circa l’estensione della supplenza alle tre facoltà ministeriali (di cresimare, di confessare e di assistere al matrimonio), anche se tale estensione era già ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza rotale, seppure con qualche incertezza dottrinale circa la natura delle medesime facoltà.
L’analisi dell’iter redazionale del can. 144 §2 aiuta a comprendere come le tre suddette facultates ministeriali ― che non sono potestates (né ordinisiurisdictionis) ― pur con le dovute differenze reciproche (che vengono analizzate), abbiano una medesima natura che consiste nell’essere un prodotto della potestà di governo, finalizzato a liberare il pieno contenuto della potestà sacramentale: quest’ultima, per il bonum Ecclesiae, può essere e viene di fatto regolata dalla
potestà di governo, fino a determinarne l’esercizio ad validitatem. L’istituto della supplenza, di conseguenza, dovrebbe trovare in tutti e tre gli ambiti previsti dal can. 144 §2 (cresima, penitenza, matrimonio) la medesima applicazione omogenea.


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