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Volume: 2023 - Fascicolo: 4
Según el can. 153 §1, la provisión de un oficio que no está vacante es inválida. Si se hace caso omiso de esta norma y no se cumplen las condiciones para una provisión anticipada según el can. 153 §2, pueden producirse fácilmente provisiones inválidas. Esto puede suceder especialmente cuando el obispo prevé una rotación de párrocos. Sin embargo, hay varias maneras de simplificar los proyectos de rotación y de evitar el riesgo de provisiones inválidas.
L’autore prende le mosse dalle considerazioni che papa Francesco fa sulla situazione di profonda crisi di fede della società in cui la Chiesa vive ed opera, quindi sulla necessità di una conversione pastorale e missionaria di tutte le strutture della Chiesa per favorire una nuova evangelizzazione. Tale processo di rinnovamento trova applicazione nella riforma della Curia Romana apportata con la cost. ap. Praedicate evangelium, riforma che diventa esemplare per la riforma delle curie diocesane da parte dei vescovi. Prima applicazione di tale esemplarità si ha con la cost. ap. In Ecclesiarum communione, che apporta un rinnovamento nella visione del Vicariato della diocesi di Roma e nella riorganizzazione delle sue strutture e del suo funzionamento, in un senso sinodale. In questo modo il rinnovamento del Vicariato di Roma diventa esemplare per la riorganizzazione delle curie diocesane nello stesso senso. L’autore mostra quali organismi sono stati riorganizzati nel Vicariato di Roma e come tale riorganizzazione, con i dovuti adattamenti, può essere applicata anche nelle curie diocesane.
L’articolo sostiene che il conventus hierarcharum plurium ecclesiarum sui iuris [= assemblea inter-ecclesiale (can. 322)] ha competenza legislativa a determinate condizioni. Tuttavia, lo scopo principale di questa assemblea è quello di promuovere il bene comune di tutte le Chiese del suo territorio. Essa è presentata da vari punti di vista, ossia le sue caratteristiche, le fonti canoniche, lo scopo, i membri, la competenza, i riferimenti nel CCEO e se può esprimere la sinodalità della Chiesa.
Alla luce delle costituzioni apostoliche Praedicate evangelium e In Ecclesiarum communione, l’articolo cerca di studiare le figure giuridiche del vicario generale ed episcopale, prendendo particolarmente in considerazione la dimensione pastorale dei loro uffici. Si mette in luce come essi possano essere aggiornati affinché rispondano meglio all’appello di papa Francesco alla conversione pastorale e missionaria delle strutture gerarchiche della Chiesa per una più efficace evangelizzazione nel mondo.
L’articolo si sofferma su un’analisi circa le innovazioni più rilevanti che sono state introdotte nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico relative ai delitti in materia patrimoniale ed economica. Specificamente il contributo esamina e commenta le principali problematiche che sono presenti riguardo alle ipotesi delittuose nel can 1376 §1, 2°, con il quale si introducono nuove figure di delitti per contrastare ogni forma di dinamica corruttiva nella gestione e amministrazione dei beni ecclesiastici. In un’esposizione critica si sottolineano le qualità e i possibili miglioramenti del nuovo canone, evidenziando, alla luce della teoria dell’interesse giuridico protetto, alcune carenze relative alla stesura e alla configurazione del delitto. Il contributo si conclude con la presentazione, in una prospettiva de iure condendo, di alcune proposte di risistemazione e di interpretazione sia degli elementi necessari per la configurazione di tali delitti sia di applicazione della pena.