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Volume: 2018 - Fascicolo: 1
L’Autore intende presentare non tanto la normativa canonica positiva riguardante la c.i.s., quanto piuttosto la struttura ontologica del diritto di partecipare alle «res sacrae», tra cui principalmente ai tre sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e dell’Unzione degli infermi, e afferma che tale diritto presuppone per sua natura la comunione ecclesiale piena. In conseguenza di tale principio, l’Autore si interroga su una apparente impasse ecclesiologica: gli attuali cristiani non cattolici sono considerati in comunione ecclesiale vera però non piena e nello stesso tempo sono ammessi ai sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e dell’Unzione degli infermi (cf. can. 844 §§3-4). Ciò suscita una domanda: per non smentire la necessità della comunione ecclesiale piena per partecipare ai tre sacramenti, non
si dovrebbe forse pensare che gli attuali cristiani non cattolici siano, almeno per certi aspetti, in comunione ecclesiale piena?
L’articolo è diviso in due parti. Nella prima si descrive la genesi, finora sconosciuta, dell’art. 126 del Regolamento Generale della Curia Romana che regola la procedura per ottenere l’approvazione in forma specifica da parte del Sommo Pontefice di un atto di un Dicastero della Curia Romana, che in tal modo diventa atto del Sommo Pontefice e, di conseguenza, inimpugnabile. Nella seconda parte si descrive una recente prassi: i Dicasteri chiedono al Sommo Pontefice l’approvazione specifica di un loro atto che è stato impugnato presso la Segnatura Apostolica che sta conducendo su di esso un giudizio contenzioso amministrativo. Questo caso richiederebbe — a giudizio dell’Autore — un’applicazione dell’art. 126 del Regolamento Generale della Curia Romana, che comprenda almeno l’acquisizione nel fascicolo da sottoporre al Sommo Pontefice della documentazione del processo in corso sull’atto da approvare in forma specifica.