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Volume: 2019 - Fascicolo: 4
Nel 2016 papa Benedetto XVI ha promulgato il m.p. De concordia inter Codices che ha modificato dieci canoni del CIC/1983 per creare una maggiore armonia fra i due Codici vigenti nella Chiesa cattolica. Dopo una breve introduzione al m.p., lo studio affronta tre tipi di questioni che ha provocato: (a) questioni sorte a causa di alcune particolarità della promulgazione di questo m.p.; (b) questioni che riguardano l’appartenenza religiosa di figli nati in un matrimonio misto; (c) questioni
che riguardano la competenza dei parroci latini per i matrimoni dei cattolici orientali.
L’articolo spiega come è possibile la congiunzione del Romano Pontefice con tutta la Chiesa (can. 333 §2) prendendo in considerazione soprattutto il sensus fidei del Popolo di Dio e analizzando gli organi della Chiesa per mezzo dei quali sia possibile la realizzazione di tale congiunzione.
Dopo aver mostrato che nel magistero di Giovanni Paolo II si aveva un’identificazione tra sinodalità e collegialità, si mette in luce che nell’insegnamento di Papa Francesco le sinodalità riguarda tutta la Chiesa, in quanto sua «dimensione costitutiva», e che la collegialità dei Vescovi va compresa all’interno di essa. Quindi, assume rilevanza il sensus fidei dei fedeli: la totalità dei fedeli, uniti ai pastori, non può sbagliare nel crede. In questa prospettiva, la Chiesa appare come una piramide rovesciata e come una comunione a cerchi concentrici. Il Sinodo dei Vescovi nella sua nuova strutturazione attua la sinodalità nella fase preparatoria
consultiva del Popolo di Dio attraverso gli organi di partecipazione a livello di Chiesa particolare e locale; nella fase celebrativa, di discussione e discernimento; nella fase attuativa. Vengono mostrate le ripercussioni in campo ecumenico di tale riforma del Sinodo dei Vescovi e eventuali evoluzioni.
Il processo in quanto azione della Chiesa deve sempre contribuire a ricostruire il tessuto della comunità e alla salvezza delle anime delle persone coinvolte nella causa sia delle parti sia dei membri del tribunale. La sentenza quindi dovrà essere espressione della verità e, come tale, deve essere comunicabile alle parti come testimonianza della verità messa alla luce con le prove. Per questo il legislatore ha voluto dare alla prove un valore fondamentale e indicare che la sentenza deve essere fondata sulla certezza morale raggiunta dal giudice.