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Volume: 2020 - Fascicolo: 2
Il Sommo Pontefice Francesco ha promulgato nel 2019 il m.p. Communis vita che tratta la dimissione ipso facto dei religiosi dai loro Istituti (can. 694). I religiosi hanno il dovere di abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune (can. 665 §1). Il M.p. tratta dei casi di religiosi illegittimamente assenti (can. 665 §2) e diventati irreperibili. L’articolo dopo aver spiegato 1) il senso del Motu proprio, studia 2) l’ordinamento canonico sulla dimissione ipso facto del CIC/83, poi indica sia 3) i valori spirituali da proteggere nella vita religiosa concernente la vita in comune sia 4) le necessarie cautele per l’applicazione del nuovo ordinamento canonico.
Summus Pontifex Franciscus die 15 mensis Augusti anno 2015 Lit. Ap. M.p. MIDI edidit, quibus aliquot normas CIC/1983, quae ad causas pro nullitate matrimonii declaranda pertinent, instauravit, ut processus matrimoniales accelarentur ac simpliciores redderentur. Ceterae normae processuales CIC/1983 non suppressae aut mutatae sunt. Hoc in articulo novus can. 1678 §1 Lit. Ap. MIDI de partium declarationibus examini subicitur et quaeritur, utrum intuitu veteris can. 1679 CIC/1983 condiciones de plena vi probationis eis tribuenda mutatae sint necne.
La Chiesa possiede la propria legislazione sui cimiteri, che è oggetto di questo contributo. Nel presente saggio, quindi, dopo aver esposto l’etimologia della parola cimitero ed alcuni brevi cenni storici su questa istituzione, viene illustrata la normativa canonica, non escluse le nuove forme di sepoltura, in modo che si possano affrontare le sfide cui la Chiesa si trova di fronte. Si fa anche riferimento — laddove è necessario — al diritto ecclesiastico e civile. Infine, in questo articolo, si mettono in evidenza i numerosi aspetti pratici, tralasciando un più profondo esame speculativo.
Molte norme del diritto canonico vigente prevedono la possibilità di imporre a qualcuno una proibizione provvisoria, non penale, di esercitare il suo ufficio, una sua funzione o l’ordine sacro. In tali casi si può parlare di una «sospensione non penale». Lo studio elenca queste norme e discute le domande se e come tale sospensione possa essere imposta anche all’infuori dei casi specifici menzionati nelle norme.
Nella variegata strumentazione giuridica a disposizione nella galassia del c.d. abuso su minori si è inserito recentemente in modo diffuso un istituto canonico non previsto esplicitamente dalla normativa legislativa, ossia la c.d. sospensione amministrativa o sospensione non penale: con essa si intende la proibizione generalizzata dall’esercizio del ministero sacerdotale inflitta senza che il sacerdote sia riconosciuto responsabile penalmente di alcunché (cioè senza delitto e senza processo). Di fronte alla richiesta di giustizia rivolta alla Segnatura Apostolica dai sacerdoti colpiti dalla sospensione amministrativa, il Supremo Tribunale ha elaborato una giurisprudenza che assume come criterio fondamentale di legittimità amministrativa il principio della proporzione che deve essere osservato dall’autorità ecclesiastica perché il provvedimento amministrativo si mantenga nel suo ambito di ragionevolezza e non assuma contenuti e finalità proprie della sanzione penale.