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Volume: 2022 - Fascicolo: 2
L’articolo presenta la normativa della Chiesa latina riguardo all’adozione. In particolare, discute cinque risposte della Santa Sede in materia, date a partire dal 2003. Riguardano l’adozione da parte di una coppia omosessuale, la determinazione della confessione religiosa e della Chiesa sui iuris di un minorenne adottato da genitori cattolici, l’annotazione dell’adozione nel libro dei battezzati, nonché l’adozione di un minorenne da parte di un chierico celibe o di un religioso/una religiosa.
Alla luce del can. 392 §1, l’articolo cerca di studiare l’esigenza dell’unità della Chiesa e il ruolo che nella sua realizzazione compie il suo difensore e promotore, il vescovo diocesano. Questo aspetto teologico-giuridico si analizza percorrendo la strada del magistero del concilio Vaticano II e dei diversi documenti pontifici postconciliari, come pure per mezzo della considerazione di alcune norme del Codice vigente e di leggi recenti.
L’Autore approfondisce il significato di vigilare attraverso l’analisi puntuale dei testi conciliari e postconciliari. Il significato di vigilare è indagato secondo una duplice direzione: la vocazione ecclesiale del vescovo nei confronti della propria diocesi e la ricerca del significato del sintagma vigilare all’interno dei singoli documenti considerati nel contesto intertestuale. Le conclusioni sono tecnico-pastorali: come la curia diocesana è espressione della cura pastorale del vescovo nei confronti della diocesi e impersona la sua carità pastorale ottemperando alle sue direttive, così anche il tribunale ecclesiastico. La vigilanza e la cura che il vescovo pone nei confronti della curia e di ogni altro ente ecclesiastico sarà la medesima usata nei confronti del proprio tribunale. Sarebbe riduttivo pensare alla vigilanza in termini solo tecnici; si tratta, piuttosto, di vigilanza soprattutto pastorale i cui criteri ultimi coincidono con la missione della Chiesa e col programma pastorale diocesano. Ciò non esclude la vigilanza tecnica, nell’esercizio della quale il vescovo dovrà essere assistito da persone adeguatamente qualificate, ove, cioè, non lo sia egli stesso.