I fascicoli della rivista che sono pubblicati a partire dal 2024 possono essere acquistati presso Àncora Editrice (in formato cartaceo o digitale).
Volume: 2023 - Fascicolo: 2
L’autore mostra come la riforma della Curia Romana sia un simbolo per la riorganizzazione del Vicariato della diocesi di Roma, avvenuta con la cost. ap. In Ecclesiarum communione, la quale a sua volta dev’essere un simbolo per la riorganizzazione delle varie curie diocesane. La Chiesa di Roma viene presentata come comunità evangelizzatrice e missionaria, che deve organizzare se stessa sulla base del principio della sinodalità e della partecipazione. Ciò si fa concreto nella rilevanza che dalla costituzione viene data al consiglio episcopale, presieduto dal Papa stesso o, in caso di sua assenza, dal Cardinale Vicario, e composto da tutti i vescovi ausiliari, i quali non sono chiamati solo ad esprimere il proprio parere, ma, al di là del can. 473 §4, a dare il proprio consenso alle decisioni del Cardinale Vicario nelle materie più importanti determinate nella costituzione stessa. È infatti ritenuto “organo primo di sinodalità” e “luogo apicale di discernimento e delle decisioni pastorali e ammnistrative”. Nello spirito di sinodalità, in modo consultivo, dal consiglio episcopale debbono essere coinvolti nelle decisioni più importanti anche tutti gli organi consultivi diocesani.
L’ulteriore riforma delle Normae oppure motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela ha prescritto nell’art. 20 §7 SST la difesa tecnica obbligatoria, anche con la presenza di avvocati d’ufficio, nei processi sui delicta graviora presso il Dicastero per la Dottrina della Fede come doverosa espressione del diritto di difesa nell’infliggere o dichiarare una pena con decreto extragiudiziale. Tale scelta legislativa, nel contesto di una progressiva giudiziarizzazione di tale procedura ammnistrativa e di una implicita confusione del diritto alla difesa con l’assistenza tecnica processuale, non solo fa quasi impossibile il diritto all’autodifesa, implicitamente consentito nel CIC e pienamente consolidato nella giurisprudenza delle diverse corti internazionali paragonabili al DDF, ma suscita molteplici perplessità e problemi contrari al presunto interesse della giustizia che la sostiene.
L’articolo ripercorre il dialogo tra autorità australiane, conferenza episcopale australiana e Santa Sede in merito alla reazione alla crisi degli abusi nei confronti di minori, concentrandosi esclusivamente sulla questione della certezza richiesta per la definizione delle cause penali. Per parte della Chiesa si conferma l’insufficienza della probabilità (balance of probabilities) per una condanna penale canonica, a fronte della necessità della certezza morale (can. 1608).
L’autore intende presentare il Dicastero per i Testi Legislativi come risulta strutturato nella costituzione apostolica Praedicate evangelium agli artt. 175-182. Offre, dapprima, una minuziosa analisi degli articoli predetti, anche in relazione alla precedente configurazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nella Pastor bonus. Rilegge, poi, gli articoli stessi secondo un diverso ordine, operazione, questa, che permette all’autore di comprendere con maggior chiarezza i compiti propri del Dicastero. Tenta, infine, una valutazione del Dicastero per i Testi Legislativi anche mediante una analogia con il Dicastero per la Dottrina della Fede.