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Volume: 2026 - Fascicolo: 2
Il presente studio mira a definire la distinzione funzionale tra il cumulo di azioni e la connessione di cause nel diritto processuale. Al fine di evitare ambiguità, il termine “identità” viene utilizzato per indicare la mera condivisione di elementi oggettivi o soggettivi tra due cause, riservando la “connessione” al ruolo di titolo di competenza.
La summa divisio risiede nel fondamento della giurisdizione: il cumulo presuppone sempre l’originaria competenza del giudice su tutte le domande, configurandosi come una facoltà dell’attore. Al contrario, la connessione agisce come strumento per l’attrazione di competenza relativa, consentendo al foro di conoscere cause altrimenti a lui estranee. Tale meccanismo, giustificato dall’economia processuale, è obbligatorio (non ad validitatem) quando le cause sono legate da un vincolo di identità oggettiva, garantendo la coerenza dei giudicati.
Parole-chiave: cumulo di azioni; connessione di cause; competenza.
I sacerdoti hanno il diritto di rimanere in silenzio?
Il diritto fondamentale contro l’autoincriminazione — nemo tenetur prodere seipsum — è da tempo riconosciuto sia nel diritto canonico (cf. can. 1728 §2) sia nei sistemi giuridici secolari. Nell’attuale contesto, tuttavia, il diritto di un sacerdote di rimanere in silenzio è stato compromesso, nella pratica, almeno nella Chiesa. L’articolo discute le basi di tale diritto, ne esamina l’uso nelle indagini preliminari (cf. can. 1717) e solleva la questione se sia diventata necessaria una versione ecclesiale del famoso avvertimento Miranda e le possibili implicazioni della sua attenzione.
Parole chiave: autoincriminazione; can. 1728; indagini preliminari; l’avviso Miranda.
L’articolo prende spunto dalla circolare della Segnatura apostolica Inter munera del 2016 sullo stato e attività dei tribunali per descrivere il compito di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia svolto dal Supremo Tribunale sia nella sua forma più larga di promozione della retta amministrazione della giustizia sia nella forma più stretta di carattere ispettivo e disciplinare. Modalità e limiti della vigilanza nella prassi sono determinati nella logica della sussidiarietà (il vescovo diocesano ha il medesimo compito di vigilanza nella sua Chiesa particolare) e della necessità degli interventi richiesti dalle situazioni concrete in cui versano i tribunali locali.
Parole chiave: vigilanza; Segnatura Apostolica; vescovo diocesano.
Il contributo analizza l’evoluzione della disciplina sulle intenzioni e offerte della Messa, focalizzandosi sul decreto Secundum probatum (2025). La domanda centrale riguarda come la Chiesa risponda oggi alla penuria di clero senza ledere la giustizia e la pietà dei fedeli. L’articolo delinea il passaggio dal decreto Mos iugiter (1991) a un modello sussidiario che, valorizzando il consenso esplicito e il ruolo dei concili provinciali, contrasta abusi e opacità.
Parole chiave: intenzioni della Santa Messa; offerte per le Messe; Messe collettive; Messe plurintenzionali; decreto Mos iugiter; decreto Secundum probatum.